E’ vero che le vaccinazioni sono diventate obbligatorie con la legge n. 119/2017?
Già in tempi non sospetti ci occupammo dei vaccini e del loro nesso con le operazioni chimico-biologiche nella biosfera, nel quadro di un’analisi volta ad evidenziare un attacco sferrato dal sistema contro la salute ed il corredo genetico dell’umanità.
In questo articolo, invece, intendiamo occuparci degli aspetti giuridico-legali del tema, domandandoci se, con la legge fortemente voluta dal Governo e dal Ministro della salute(?), Signora Beatrice Lorenzin, davvero le vaccinazioni siano diventate obbligatorie. Ebbene, la risposta è un sonoro ed incontestabile no. Vediamo perché.
In primo luogo, la legge del 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, è stata approvata e promulgata in aperta violazione del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Oviedo. Ricordiamo che, nel momento in cui il Parlamento italiano ratifica un accordo sopranazionale, esso diviene cogente e preponderante su qualsiasi norma interna. L'Italia ha recepito tale convenzione nel proprio ordinamento giuridico per mezzo della legge 28 marzo 2001, n. 145. Ciò è indefettibile.
Di seguito le parti salienti del testo in oggetto.
Convenzione di Oviedo
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina
(Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)
Preambolo
Omissis
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2
Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Omissis
Art. 4
Obblighi professionali e regole di condotta
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere compiuto nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.
Capitolo II: Consenso
Art. 5
Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere eseguito, se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Art. 6
Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere eseguito su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere eseguito senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
Omissis
E’ palese che il solo articolo 2 annulla in toto, cassa, rende illegittima la legge 119/2017, poiché “l’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Dunque non ci si può neppure appellare ad ipotetiche esigenze di tutela della salute pubblica per promulgare una norma del genere.
La legge in parola, con tutti i suoi riferimenti normativi, confligge poi con l’art. 32 della Costituzione italiana, articolo che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Bisogna chiarire che il sintagma “se non per disposizione di legge” non può essere invocato per sancire la liceità della 119/217, giacché essa non è una legge, ma un illecito o, nel migliore dei casi, un non-senso giuridico in palese trasgressione della Convenzione di cui sopra e di altri trattati internazionali, tutti accettati dall’Italia. In ogni caso, anche il solo comma dell’articolo 32. “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” statuisce l’illegittimità della 119.
Non solo! La norma de quo è illegittima, come tutte le altre varate da Camera e Senato, giacché è stata promulgata da un Parlamento che, stante la sentenza n. 1 del 2014, pronunciata dalla Corte costituzionale, è abilitato solo ad elaborare ed a emanare una legge elettorale nonché ad occuparsi pro tempore dell’ordinaria amministrazione.
Scrive a tale proposito il Professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata: “Né vale invocare - per sostenere la piena legittimità giuridica e politica del Parlamento - l'argomento della continuità dello Stato, citando le norme in materia di prorogatio delle Camere. Queste ultime, infatti, sono semmai prova della conclusione opposta, che, cioè, in quanto ormai sciolte o cessate le Camere vedono i propri margini di operatività depotenziati e limitati alla ordinaria amministrazione ed a situazioni di emergenza non rinviabili al successivo Parlamento. Pertanto, a parere di chi scrive, l'argomento della continuità dello Stato avrebbe dovuto essere invocato semmai per attenuare gli effetti retroattivi della sentenza, nel senso di consentire al Parlamento, malgrado il travolgimento degli esiti elettorali discendenti dalla decisione, di operare, seppure in condizioni depotenziate, per compiere gli atti strettamente necessari a ripristinare quanto prima la legalità costituzionale violata”.
Last, but not least, non si dimentichi l’articolo 54 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. E’ palmare che, nella fattispecie, Presidi e Dirigenti delle ASL, cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, debbono osservare la Costituzione e le norme internazionali recepite dallo Stato italiano: ne discende che non possono applicare o far applicare leggi del tutto prive di validità costituzionale e giuridica.
Acclarati questi principi inoppugnabili, non è necessario ricorrere a vari stratagemmi per aggirare la “legge” sulle inoculazioni imposte: è facilmente prevedibile che la Corte costituzionale si pronuncerà per dichiarare l’incostituzionalità della 119/2017.
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Riferimenti
- La “legge” n. 119 del 2017
- La Convenzione di Oviedo
- La Costituzione della Repubblica italiana
- La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale
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