Le farneticanti accuse di diffamazione che Class Meteo e Serena Giacomin muovono a Marcianò nel 2013, fanno uso dello stesso commento (non riferito a persone in particolare, ma generico) poi adoperato dalla Bencivelli in altro procedimento nonché nelle sue "conferenze" organizzate dal C.I.C.A.P.
Qui Silvia Bencivelli usa un fotomontaggio nel quale compare lo stesso "screenshot" manipolato da Federico De Massis (alias Task Force Butler) ed acquisito dalla Procura imperiese (PM Dott.sa Maria Paola Marrali) per scovare un pretesto atto a rinviare a giudizio Rosario ed Antonio Marcianò nel processo "Class meteo", dove la "parte offesa" è la meteorologa Serena Giacomin. In questo caso lo stesso commento, fotomontato al di sotto di due interventi Facebook, è adoperato per far credere al pubblico che sia riferito alla Bencivelli. Ella stessa apre una veloce ed imbarazzata parentesi, cercando di giustificare l'anomalia sulla data. Infatti quella supposta glossa è datata febbraio 2013, mentre gli eventi sui cui si sofferma la giornalista scientifica risalgono al settembre 2013. Quindi vediamo come sia la Procura di Imperia sia le parti "lese" in due differenti procedimenti assumono lo stesso scritto come "casus belli" per accusare Marcianò di diffamazione con l'aggravante del mezzo della stampa. Nel caso Bencivelli il PM è il Dott. Alessandro Bogliolo.
Qui manipola un file audio per ottenere il medesimo risultato: la condanna ad otto mesi di reclusione ai danni di Rosario Marcianò.
Ovviamente i togati imperiesi non pare che siano degli ingenui, bensì complici di una serie di falsificazioni e per questo saranno denunciati, così come sarà querelata Silvia Bencivelli per calunnia e diffamazione.
Lo stalker Federico De Massis, forte della sua impunità, grazie alle palesi collusioni con la magistratura deviata, invia un commento intimidatorio nel quale, implicitamente, conferma di essere parte integrante della "cricca" che ha imbastito l'ennesimo procedimento a carico di Rosario Marcianò.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE QUI.
[1] Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/94, ha chiarito che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web, bensì è necessario depositarne copia autenticata per cui è cruciale l’intervento di un notaio.
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