Silvia Bencivelli, protagonista di un piano di discredito concertato ai danni di Rosario Marcianò in accordo con magistratura deviata e difensore d'ufficio corrotto.
PROCESSO BENCIVELLI VS MARCIANO' - SENTENZA ILLEGALE ED ILLEGITTIMA IN VIOLAZIONE DEGLI art. 416, 415-bis , comma 3., art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p.
IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell’interrogatorio di garanzia (richiesto, ma rigettato), dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p. IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). Quest'ultima poteva essere saltata solo su espressa richiesta dell'imputato o nel caso di procedimenti speciali.
In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo quando:
– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.
Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento (o la celebrazione dell’udienza preliminare - peraltro omessa - ndr) sarà sospeso così come sarà sospeso anche il termine di prescrizione del reato.
In assenza di udienza preliminare ed addirittura di fronte ad un'immediata sentenza di condanna al termine della prima ed unica udienza dibattimentale in assenza dell'imputato per mancata notifica, siamo di fronte ad un atto violento ed inaccettabile, per cui impugneremo il dispositivo ed agiremo contro il Giudice Massimiliano Botti ed il Pubblico Ministero Alessandro Bogliolo che si sono resi protagonisti di questo scempio giuridico.
Lo Stato intende definitivamente mettere il bavaglio ai fratelli Marcianò, attraverso l'impiego illegittimo di volgari azioni di "Giustizia", laddove le "parti offese" sono i negazionisti affiliati al C.I.C.A.P. Questo vile attacco ha portato alla prima incredibile condanna nel mese di dicembre 2017, alla quale è seguita una seconda, nell'aprile 2018 e ne seguiranno altre! In tutti i casi quali le "parti lese" sono famigerati disinformatori, impegnati in opera di discredito a nostro danno ma paradossalmente attori di processi penali contro di noi. Tutto ciò implica spese enormi per difendersi e da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno del Tuo sostegno, anche piccolo. E' una battaglia per la libertà. Aiutaci. Grazie!
PROCESSO BENCIVELLI VS MARCIANO' - SENTENZA ILLEGALE ED ILLEGITTIMA IN VIOLAZIONE DEGLI art. 416, 415-bis , comma 3., art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p.
IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell’interrogatorio di garanzia (richiesto, ma rigettato), dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). art. 420 bis c.p.p., art. 420 quater c.p.p. IN MERITO AI DIRITTI DELL'IMPUTATO ASSENTE PER MANCATA NOTIFICA DELLA DATA DELL'UDIENZA nonché per omissione dell'udienza preliminare (art. 421 c.p.p.). Quest'ultima poteva essere saltata solo su espressa richiesta dell'imputato o nel caso di procedimenti speciali.
In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato solo quando:
– vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;
– o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.
Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito ed il dibattimento (o la celebrazione dell’udienza preliminare - peraltro omessa - ndr) sarà sospeso così come sarà sospeso anche il termine di prescrizione del reato.
In assenza di udienza preliminare ed addirittura di fronte ad un'immediata sentenza di condanna al termine della prima ed unica udienza dibattimentale in assenza dell'imputato per mancata notifica, siamo di fronte ad un atto violento ed inaccettabile, per cui impugneremo il dispositivo ed agiremo contro il Giudice Massimiliano Botti ed il Pubblico Ministero Alessandro Bogliolo che si sono resi protagonisti di questo scempio giuridico.
Lo Stato intende definitivamente mettere il bavaglio ai fratelli Marcianò, attraverso l'impiego illegittimo di volgari azioni di "Giustizia", laddove le "parti offese" sono i negazionisti affiliati al C.I.C.A.P. Questo vile attacco ha portato alla prima incredibile condanna nel mese di dicembre 2017, alla quale è seguita una seconda, nell'aprile 2018 e ne seguiranno altre! In tutti i casi quali le "parti lese" sono famigerati disinformatori, impegnati in opera di discredito a nostro danno ma paradossalmente attori di processi penali contro di noi. Tutto ciò implica spese enormi per difendersi e da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno del Tuo sostegno, anche piccolo. E' una battaglia per la libertà. Aiutaci. Grazie!
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La guerra climatica in pillole
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Magistratura deviata e difensore d'ufficio corrotto.
RispondiEliminaOttimo, Strakky, vediamo cosa ne pensa l'avvocato.
#strakerpuppa
#zretripuppa
#nomamminanopensioncina
#processi
#giustizia
#condanne
Ciao ciccione scemo. Tu sai di chi parliamo?
Eliminahttps://www.youtube.com/watch?v=SPakayBRjac
RispondiElimina..nei primi cinque minuti ho capito perchè hanno creato il sistema fake news...ecco perchè i debunker sono essi stessi fake man...prima che sia tardi
Arriva la conferma di quanto molti sospettano: la campagna di stampa e la lotta governativa contro le fake news altro non sono che un tentativo – nemmeno troppo dissimulato – di reprimere la libertà di opinione ed espressione. In una recente comunicazione, pubblicata sul sito dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, David Kaye, Investigatore Speciale delle Nazioni Unite per la promozione e difesa del diritto alla libertà di parola ed espressione, invita il Governo Italiano a rivedere il relativo protocollo “bottone rosso” che – più che un servizio ai cittadini – sembra il paradiso di tutti i censori e i delatori.
RispondiEliminaLINK all'articolo.
Alla luce di questi standard, la Dichiarazione Congiunta sulla Libertà di Espressione e le “Fake News” ha concluso che “le proibizioni generali sulla diffusione delle informazioni basate su idee vaghe o ambigue, incluse le “notizie false” o “informazioni non obiettive” sono incompatibili e dovrebbero essere abolite (grassetto del traduttore, NdVdE).
EliminaInfine, il Comitato per i Diritti Umani ha esortato gli Stati a “considerare una depenalizzazione della diffamazione” e ha detto che, in ogni caso, “l’applicazione della legge penale dovrebbe essere prevista solo nei casi più gravi e la detenzione non è mai una punizione appropriata”. Il Comitato sottolinea che tutte le leggi sulla diffamazione, “in particolare le leggi penali sulla diffamazione, dovrebbero includere difese come la difesa della verità, e non essere applicate alle forme di espressione che non sono, per loro natura, assoggettabili a verifica. In ogni caso, l’interesse pubblico alla critica dovrebbe essere riconosciuto come una difesa”(CCPR/CGC/34).
Vorrei anche portare all’attenzione del Governo di sua Eccellenza le osservazioni conclusive del Comitato per i Diritti Umani riguardo all’Italia, che esorta il Governo di sua Eccellenza a limitare le sanzioni per diffamazione (ai sensi dell’articolo 595 del codice penale italiano e dell’articolo 13 della legge della stampa) per assicurare che non esercitino un effetto negativo sulla libertà di opinione e espressione e sul diritto all’informazione (CCPR/C/ITA/CO/6). Il Comitato ha inoltre esortato la sua Eccellenza Governativa ad assicurare che le cause di diffamazione non vengano usate come strumento per limitare la libertà di espressione al di là delle restrizioni permesse dall’articolo 19 dell’ICCPR. L’effetto aggregato di queste leggi insieme all’introduzione di un portale potrebbe avere un effetto fortemente limitativo sull’esercizio del diritto alla libertà di espressione, dato che il portale potrebbe funzionare come uno strumento di raccolta di denunce penali. Un’altra preoccupazione viene espressa per il fatto che le persone ritenute colpevoli di diffamazione di funzionari pubblici italiani, incluso il Capo dello Stato, potrebbero incorrere in sanzioni molto più severe di quelli che diffamano altre persone.
EliminaSti BBASTARDI credono di essere legge,invece sono dei luridi che credono di essere il braccio della legge "giusta"...invece sono dei lupi...a cui renderemo il contrappasso..prima o poi
RispondiEliminama va' http://www.lastampa.it/2018/05/02/scienza/laria-inquinata-uccide-milioni-di-persone-lanno-MIFDM1ai1UwtRnxEoVCD3O/pagina.html
RispondiEliminaLe micropolveri sono prodotte ad eelevate temperature. Tipicamente da inceneritori e... motori d'aviazione. ma pare che nessuno se ne sia accorto.
Eliminail TG1 nel 2007 sì però https://www.youtube.com/watch?v=Bb_Zi42g5WA&feature=youtu.be
EliminaErano altri tempi.
Eliminae anche il TG2, il corriere della sera e nientepopodimenoche FOCUS. Ma loro continuano a negare. Finestra di Overton. Abituare gradualmente, negando qua e là http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/alberi-artificiali-navi-fabbrica-nubi-coperte-termiche-l-hi-tech-prova-salvare-pianeta/contrastare-surriscaldamento-globale.shtml
Eliminahttps://www.focus.it/scienza/scienze/aerosol-in-atmosfera-per-proteggere-la-terra-dai-raggi-solari#.WryVdMXCpRk.facebook
https://www.focus.it/scienza/scienze/aerosol-in-atmosfera-per-proteggere-la-terra-dai-raggi-solari
servizio TG2
https://www.facebook.com/352506198267106/videos/906850926165961/?hc_location=ufi
Squallidi e vili individui che hanno dalla loro le cosiddette istituzioni, composte a loro volta da personaggi di uguale bassezza. Si arriverà ad un punto che non riusciranno ad avere alcuna credibilità. La bencivelli come saviano, due tizi innalzati dalla pubblicità dei media e dalle giuste conoscenze. Forza Rosario!
RispondiEliminaNon prevarranno.
EliminaSilvia Bencivelli: la storia di una bufala e del suo "capobranco"
RispondiEliminaGiudici segnalati anche al CSM.
RispondiEliminama 'sti giudici, avvocati ecc. ecc. che fanno tutto da soli senza imputato, possiamo dire che sono un po' onanisti o è molestia sessuale?
EliminaSono il braccio armato nelle mani del CICAP.
EliminaUna sentenza a dir poco medievale. La mia totale solidarietà a Rosario Marcianò, un Libero Ricercatore che con coraggio e professionalità tratta argomenti scomodi.
RispondiEliminaUn saluto affettuoso.
Hanno potuto poiché non avevano testimoni scomodi in aula, come purtroppo per loro si verificò in quel del processo di Lanciano. Lì furono costretti a chiuderla lì con un'assoluzione, visto che la nostra amica, ancora alle 15:30 del pomeriggio non ne voleva sapere di andarsene.
EliminaUna barzelletta
RispondiEliminaPurtroppo non fa ridere.
EliminaCOME SEGNALATO DA FEDERICO DE MASSIS ALIAS TASK FORCE BUTLER, IL 30 MAGGIO 2018 SI SVOLGERA' L'ULTIMA UDIENZA (SE LO SCRIVE DE MASSIS, VI POTETE FIDARE...) CHE PORTERA' AD ENNESIMA SENTENZA-PORCATA A DANNO DEI FRATELLI MARCIANO'. A MENO NON VI SIANO DEI TESTIMONI RITENUTI SCOMODI TRA IL PUBBLICO. INFATTI LE PORCATE NON LE POSSONO FARE SE CI SONO PERSONE CHE ASSISTONO A QUESTE PORCATE. INVITO QUINDI GLI ATTIVISTI AD INTERVENIRE NUMEROSI ALL'UDIENZA LADDOVE, RICORDO, TRA LE PARTI LESE C'E' IL DIFFAMATORE DI PROFESSIONE MASSIMO DELLA SCHIAVA, DETTO "IL FIOBA".
RispondiEliminaORE 09:00, TRIBUNALE DI IMPERIA.
https://www.facebook.com/events/420599048387362/?ref=3&action_history=null
PRELIEVO DI LIQUIDO DAL PIANO INFERIORE DELLA FUSOLIERA DI UN VELIVOLO COMMERCIALE
RispondiEliminaE' stata analizzata (con il metodo dei reagenti Osumex) la sostanza chimica che ancora sgocciolava dalla fusoliera di un velivolo commerciale A-320 appena rientrato da una missione di geoingegneria clandestina con a bordo ignari passeggeri. Rilevati zinco, piombo, rame, cadmio, cobalto, mercurio. Il composto, che ha formato un deposito sul fondo della provetta, si presenta alla vista di colore giallognolo e risulta essere di media densità. Rilascia inoltre un inconfondibile odore di uova marce. Zolfo? Al fine di rilevare la precisa composizione chimica del liquido, si auspica un più approfondito esame tramite spettrometria degli elementi identificati. Esame che verrà condotto presso laboratorio francese.
Il prelievo è stato effettuato raccogliendo quanto ricadeva da uno dei tre fori raffigurati in immagine. Si tratta di aperture di forma esagonale, che, per la particolare conformazione, facilitano la fuoriuscita del liquido anche senza che questo sia espulso in pressione. I tre fori sono situati appena dietro la stiva centrale dell'A-320, nella zona inferiore della fusoliera. Il dispositivo è implementato su diversi aeromobili. In special modo A-320 ed A-319.
ARTICOLO CORRELATO: Scie chimiche: analizzato il liquido prelevato da un velivolo civile A-320
ABBIAMO RIPRESO UNA SCIA PERSISTENTE IN CHIARA EVIDENZA FLUTTUARE AL DI SOTTO DI UN CUMULO. IL VIDEO E' ESEGUITO TRAMITE CELLULARE E NON E' STATO SOTTOPOSTO AD EDITING. I cumuli stanziano a quote non superiori ai 2.000 metri e, con queste temperature, è impossibile che una "contrail" si possa formare a quella altitudine. Se sul livello del mare misuriamo 25 gradi centrigradi, a 2.000 metri avremo circa 12 gradi sopra lo zero, mentre, affinché si possa formare ghiaccio o vapore, oltre ad elevati livelli di UR (Umidità relativa di almeno il 70%) necessitano almeno 40 gradi centigradi sotto lo zero. Annotiamo che, durante le riprese, l'UR misurta ad 80 metri sul livello del mare era pari al 33%. Siamo quindi assolutamente certi di poter parlare di dispersione volontaria di composti chimici.
RispondiEliminaSIAMO AL COSPETTO DI UN'ALTRA PROVA GRANITICA. CONDIVIDETE.
https://youtu.be/KWFR932kO24
A Silvia
RispondiEliminaCiao, Rosario, sono interessata alle questioni procedurali che rendono la tua sentenza uno "scempio giuridico", secondo la tua definizione.
RispondiEliminaMi chiedo queste due cose.
1) Circa l'udienza preliminare, non tutti i reati prevedono che venga celebrata. Da quel che leggo, i reati per cui sei stato condannato non la prevedono. Dov'è che sbaglio?
2) sulla mancata notifica, sei sicuro che non sia avvenuta per compiuta giacenza? Perché non ritirare la posta non significa non perfezionare la notifica, se no sarebbe troppo facile :)
Grazie per la risposta!
Sbagli. I procedimenti speciali che omettono la fase dell’udienza preliminare sono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato e non rientriamo in nessuno di questi due casi.
EliminaPer quanto riguarda le notifiche, non mi sono mai arrivate, né da ufficiale giudiziario né per via raccomandata o altri mezzi. Ogni volta che ho avuto modo di conoscere le date è stato nelle occasioni in cui sono andato appositamente ad Imperia ed ho chiesto il calendario delle udienze in cancelleria, oppure perché l'ho saputo leggendo Task Foce Butler, che me lo comunica inviando i suoi insulti su questa piattaforma.
I procedimenti speciali che omettono la fase dell’udienza preliminare e il decreto penale di condanna
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