Si tratta, in questo caso, di due "procedimenti" a mio carico che, per semplicità, definisco "Bencivelli" e "Solesin". Nel primo caso, abbiamo una "condanna" di secondo grado che è suscettibile di "nullità assoluta", in quanto non sono stato informato circa la data dell'udienza di Appello e poi si sono pure dimenticati di informarmi dell'avvenuta "sentenza" che, passati i termini per il ricorso, sarebbe divenuta definitiva. Sennonché, insospettito dal silenzio della cancelleria della Corte di Appello (che non rispondeva alle mie PEC nelle quali chiedevo che destino avesse avuto l'udienza rinviata a data da destinarsi per via dell'emergenza Covid), mi sono premurato di incaricare un legale di fiducia, visto che quello di ufficio era latitante. Così sono venuto a conoscenza del fatto che l'udienza di appello si era svolta il 17 settembre 2020 e che la "sentenza" era stata depositata con le motivazioni pochi giorni dopo. Tuttavia ormai era tardi per ricorrere in Cassazione! Si comprendeva a quel punto lo strano silenzio dei gazzettieri nonché della "parte lesa". Era evidente che non pubblicare alcunché sul "verdetto" in appello era funzionale alle mancate notifiche, giusto per impedirmi di ricorrere e per far sì che la "condanna" divenisse definitiva. Ora, però, non è finita, visto che è stata chiesta la rescissione del giudicato (annullamento della sentenza) per vizio di notifica.
La situazione è simile per quel che riguarda il procedimento "Solesin", poiché anche in quel caso si è verificata una grave violazione del Codice di procedura penale, in quanto l'interrogatorio per opera del Pubblico Ministero si è svolto in assenza del legale che avrebbe dovuto sostituire quello di ufficio e che non fu nemmeno avvisato. Infatti l'incontro ebbe comunque luogo, ma in assenza del difensore. Anche in questa circostanza, nel ricorso in appello già consegnato, si chiederà nuovamente l'annullamento del rinvio a giudizio e, di conseguenza, anche della "sentenza".
Inoltre, come se non bastasse, il Giudice di primo grado (nel processo Bencivelli vs Marcianò) non ha applicato correttamente l'articolo di legge [1], comminando una multa e, nel contempo, la reclusione. Il che rende la sentenza inapplicabile. Errore al quale non è stato posto rimedio nemmeno dai Giudici della Corte di Appello.
[1] Art. 595 c.p.: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno oppure con la multa fino a euro 1.032".
Questi aspetti sono ben conosciuti dai pennivendoli e negazionisti di turno, perché ne ho dato ampia delucidazione, ma, chissà perché, nei loro scartafacci a contenuto fortemente diffamatorio, queste informazioni sono omesse. Intanto ricevo insulti e minacce in quantità. Passi. "Il giudizio di uno stolto è un titolo da re". (W. Blake)
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