IL CASO DAVID ALEJANDRO ANZIL PUENTE, FACT CHECKER GOVERNATIVO E DEBUNKER SEDICENTE
- Gennaio 2019: prima richiesta di proroga delle indagini per Lesioni gravi, accertate in Sanremo (Sic!) il giorno 6 luglio 2018 (richiesta del PM della Procura di Imperia). La "parte lesa" non è specificata nel dispositivo. Il PM è il medesimo della perquisizione e del sequestro del 23 marzo 2020. Si contestano le evidenti irregolarità [1] ed il sostituto del PM, interpellato di persona, asserisce: non sono "lesioni gravi"... ci siamo sbagliati. Si tratta di un refuso. Ma il reato resta quello. Infatti...
- Seconda richiesta di proroga delle indagini, sempre per lesioni gravi (questa volta ad opera di un PM della Procura di Udine). "Parte lesa" sempre il fact checker di Facebook David Puente. Si fa opposizione, ma senza riscontro.
- 16-06-2021: decreto Penale di condanna, questa volta per diffamazione. La "parte lesa" è sempre Puente ed il reato si contesta essere avvenuto il giorno 30 dicembre 2017, su Facebook, durante però un mese di blocco dal Social, intervenuto tra il 7 dicembre 2017 e l'8 gennaio 2018. Si fa opposizione al decreto di condanna penale e si chiede il rinvio a giudizio. L'istanza viene accolta.
- Giugno 2022: si decreta il rinvio a giudizio per accoglimento dell'opposizione al decreto di condanna penale. Processo fissato per fine anno 2023.
NOTA a margine: il capo di imputazione pare essere stato sostituito (da lesioni gravi ed omissione di soccorso a diffamazione aggravata) e la data del supposto reato sembra essere stata spostata indietro di un anno: dal 6 luglio 2018 al 30 dicembre 2017.
[1] La notifica non conteneva alcun riferimento specifico agli addentellati del reato contestato, violando le più basilari norme sul diritto alla difesa ed impedendo così all'indagato di proporre controdeduzioni a difesa. Secondo legge tali evidenti mancanze ed errori materiali nella richiesta di proroga del del termine per la conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Udine al G.I.P., rendono l'stanza legittimamente impugnabile.
Il 22 giugno 2021 il Tribunale di Imperia, per mano del Giudice delle indagini preliminari Dott.ssa Chiara Bosacchi, emette un "Decreto penale di condanna" a carico di Rosario Marcianò. E' un provvedimento che viene emanato al termine di un procedimento penale di tipo speciale, denominato “procedimento per decreto”; il procedimento da cui scaturisce è “speciale” e alternativo rispetto a quello denominato “ordinario”, ovvero dibattimentale e che si svolge oralmente in udienza, secondo le regole classiche del contraddittorio. Il "Decreto penale" si concretizza sostanzialmente in una pena pecuniaria, che è inflitta a colui il quale, indagato per un reato, è ritenuto responsabile dalla Pubblica accusa, che chiede l’irrogazione della predetta pena pecuniaria al Giudice per le indagini preliminari. E’ una procedura “veloce” (direi sbrigativa) per definire procedimenti in fase di indagine, omettendo il passaggio da un vero e proprio processo, che comporta di fatto la trasformazione dell’illecito penale (o, meglio, le sue conseguenze) in una sanzione di tipo esclusivamente economico. Si tratta, dunque, di una sorta di sanzione pecuniaria che è decisa dall’Accusa e che il soggetto cui è inflitta può decidere di accettare o meno, ripristinando l’accertamento di tipo processuale. Il tratto distintivo del procedimento speciale per decreto è proprio l’assenza di contraddittorio tra le parti. Se il condannato, entro un periodo di cinque anni, non subirà altre condanne definitive, non vedrà registrata questa condanna nel registro del casellario giudiziale. In caso contrario, tale condanna peserà come "recidiva" in altri procedimenti e potrà essere usata contro il soggetto accusato per condanne peggiorative. Dov'è quindi il trucco? Qual è il reale scopo dei magistrati che statuiscono un "Decreto di condanna", saltando il processo? Viene da pensare che alla Procura serve una recidiva che ancora - sulla carta - non sussiste, benché la si faccia sempre e comunque pesare nelle condanne che sono fioccate dal 2017 ad oggi.
Nella fattispecie, secondo gli inquirenti, chi scrive avrebbe commesso (il 31 dicembre 2017) il solito reato di diffamazione, offendendo (sul suo profilo Facebook) la reputazione del soggetto di Facebook David Anzil Alejandro Puente, apostrofandolo come "disinformatore al soldo del Ministero della Giustizia". In effetti fu l'allora Presidentessa della Camera, Signora Laura Boldrini, come vedremo, a scegliere Puente come paladino della battaglia contro le notizie false, insieme con i cicappini, Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli e Walter Quattrociocchi. Non è da meno il precedente episodio che vedeva accusato sempre Marcianò di "Lesioni gravi" ed "Omissione di soccorso" in quel di Udine. Parte lesa sempre David Puente! Anche qui il Pubblico Ministero allora protagonista di questa sorta di "Avviso di garanzia" ammise, interpellato dallo scrivente che si era recato presso il Tribunale di Imperia per chiedere chiarimenti, di essersi sbagliato, per cui le accuse furono poi semplicemente tramutate in "Diffamazione" ed il fascicolo di indagine riprese il suo iter.
Ma, tornando al "decreto di condanna", come accade sempre nelle occasioni in cui si accusa Marcianò di un determinato reato, la contestazione del medesimo si riferisce ad uno dei tanti periodi in cui chi scrive era sotto sospensione di un mese, blocco deciso dalla nota rete sociale (forse per opera dello stesso Puente...) tra il 9 dicembre 2017 ed il 9 gennaio 2018, per cui non si comprende come sia possibile contestare la commissione di un reato attraverso Facebook, se in quel lasso temporale era impedito al sottoscritto di farne uso. Risulta chiaro, quindi, il motivo per cui il 22 giugno 2021 è stato emesso un decreto di condanna, saltando a piè pari il dibattimento processuale. La giurisprudenza, non a caso, è unanime sul fatto che le aggravanti per il reato di diffamazione sono direttamente collegate e conseguenti alla commissione del delitto proprio se questo è (o sarebbe) stato perpetrato sulle pagine di Facebook! E' qui che qualcuno ha pensato di contestare il reato attraverso Facebook, perciò è plausibile che i magistrati inquirenti e giudicanti, per evitare di essere contraddetti proprio sulla parte cruciale e dirimente (la più debole) della contestazione del reato (il luogo in cui esso sarebbe stato commesso) hanno preferito evitare il processo, usufruendo delle norme che permettono il "Decreto di condanna".
Chiaramente chi scrive non ha accettato di buon grado il decreto di condanna ed ha proposto opposizione, chiedendo contestualmente che fosse celebrato un regolare processo che, lo sappiamo ora, avrà luogo presso il Tribunale di Imperia, verso la fine del 2023. Si osserva pure che, solitamente, il decreto penale di condanna è emesso nei casi in cui si ha assoluta certezza dell'avvenuta violazione della legge, ad esempio, nei casi accertati da agenti (previo alcool test) di guida in stato di ebrezza o simili. Appare quindi inusuale, nonché sospetta l'applicazione della norma che permette di evitare il processo per un tipo di reato come la diffamazione a mezzo stampa, reato sul quale certamente l'accusato avrebbe diritto a difendersi ma, come abbiamo visto, l'accusa circoscrive l'azione al profilo Facebook, in un lasso di tempo in cui chi scrive non aveva nemmeno i permessi per pubblicare alcun contenuto e tanto meno usare Messenger. Si tratta di un errore dei togati? Le statistiche ed i precedenti (mancate notifiche, interrogatori senza il difensore, nullità assolute ignorate, pubblici ministeri che assolvono il ruolo di avvocato d'ufficio per non dover rinviare il dibattimento, profili fittizi su Facebook di magistrati, creati ad hoc per accusare sempre Marcianò, recidive reiterate inserite già nei dispositivi di rinvii a giudizio - pur non sussistendo sulla carta, querele di parte e fascicoli della difesa che svaniscono come neve al sole, difensori che decedono in circostanze mai chiarite etc.) non depongono certamente a favore di rappresentanti dello Stato che, ancora una volta, si rendono protagonisti di azioni quantomeno discutibili.
Ma chi è David Anzil Alejandro Puente? Facciamo un passo indietro e torniamo al fatidico 2017.
8 febbraio 2017... è il giorno dell’appello italiano. L’iniziativa è della Presidente della Camera Laura Boldrini e coinvolge quattro esponenenti della cosiddetta "disinformazione": Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli, David Puente e Walter Quattrociocchi.
Primi firmatari:
Paolo Attivissimo
Michelangelo Coltelli
David Puente
Walter Quattrociocchi
E' il 29 dicembre 2017, allorquando David Anzil Alejandro Puente, attualmente controllore dei "fatti" per Facebook, ingaggiato, come visto, dall'allora Presidentessa della Camera Boldrini come capofila degli attivisti contro le notizie false, pubblica l'ultimo di una serie di video nel quale accusa Marcianò (Qui), tra toni derisori, diffamazioni e sorrisetti provocatori, di aver falsificato le prove portate in tribunale per difendersi nel processo definito "procedimento Nigrelli". E' il 21 marzo 2020, il sottoscritto realizza una diretta dal titolo "Byoblu, non mi piaci tu". Il video è subito censurato da Facebook. Dopo qualche minuto lo si reinserisce, grazie ad un amico che lo aveva scaricato. Il giorno successivo un magistrato ordina una perquisizione ed il sequestro di materiale hardware, tutti gli account di posta elettronica e Google (compreso il cloud), tutti gli account social, tutti i cellulari, router per la connessione ad Internet. Il PM autorizza la Polizia Postale a forzare la porta blindata, se necessario. Entrano nell'abitazione, ottengono gli accessi ai sistemi, sostituiscono le password di tutti gli account di Google e delle varie reti sociali (Facebook, Twitter, YouTube). Appongono il logo della Polizia postale e lasciano aperti i profili ai commenti dei negazionisti e dei vari diffamatori di Stato. L'operazione è scaturita dalla segnalazione del soggetto David Anzil Alejandro Puente, soggetto che ha fatto carriera, dapprincipio sotto le ali protettive della Casaleggio associati e poi sotto quelle del depistatore, Paolo Attivissimo, nonché del C.I.C.A.P. La carriera di Puente vede un balzo inaspettato, quando è la stessa ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, a presentarlo alla Camera dei deputati come controllore dei "fatti" per contrastare le notizie false (che poi sarebbero quelle vere). E' un fatto che la segnalazione di Puente ai magistrati imperiesi sortisce immediatamente il risultato desiderato e cioè quello di ottenere la seconda perquisizione in cinque anni presso l'abitazione di chi scrive e fratello. Subito, ovviamente, si scatena la stampa di regime e lo stesso Puente orgoglioso riferisce sulla sua pagina personale Facebook nonché sul sito Open, diretto dall'illustre Enrico Mentana. Ovviamente i contenuti sono fortemente denigratori e screditanti.
Il 24 marzo 2020 il Questore di Imperia, attraverso la sezione anticrimine di Imperia, fa consegnare a domicilio un ammonimento all'indagato, che è accusato di "istigazione a delinquere". Il dispositivo di "restrizione preventiva" si richiama alla legge 159/2011 (legge antiterrorismo), ex art. 3, commi 1 e 4. Il sottoscritto è invitato a non esprimersi più sulla Rete circa gli argomenti all'origine della perquisizione e del sequestro. Sono costestualmente sospesi gli account Paypal, mai più ripristinati, nemmeno dopo la revoca delle restrizioni, ottenuta per opera del Giudice Antonio Romano. In tutta questa sequela di iniziative, l'avvocato d'ufficio incaricato dalla Procura di Imperia, è irreperibile, costringendo chi scrive ad agire in sua difesa per conto proprio. Infatti il sottoscritto prepara di proprio pugno l'opposizione al "dispositivo di prevenzione" nonché "l'istanza di dissequestro". Dopodiché cade il silenzio, poiché le Procure sono chiuse per COVID19. Con una sincronia incredibile il programma "Le iene" manda in onda sequenze registrate a febbraio, proprio il giorno dopo il provvedimento del Questore, sebbene senza autorizzazione, una puntata volta a sminuire Rosario Marcianò che non può fare alcuna dichiarazione in sua difesa, poiché, come spiegato sopra, gli è stato interdetto l'accesso ai social e ad Internet in generale. Chi scrive denuncia Mediaset, Giorgio Romiti (Gaston Zama) ed i suoi collaboratori, ma la Procura insabbia e, per tutta risposta, indaga Marcianò per il reato di diffamazione, contestualizzandolo proprio durante il lasso di tempo dell'interdizione dalla Rete ad opera del Questore. Di nuovo!
Infine entrano in campo i guardiani del cancello, Messora e Mazzucco. Quest'ultimo realizza un video dal titolo "Il Ministero della verità" in cui lamenta di essere vittima di censura come altri soggetti citati. Mazzucco evita scrupolosamente di citare l'unico divulgatore che ha subìto REALMENTE l'attacco del sistema. Operazione compiuta: i pastori del gregge si autolegittimano, si atteggiano a vittime ed escludono dall'elenco degli investigatori indipendenti proprio colui che davvero costituisce un pericolo per il regime, con il plauso di Puente e gli altri che, nonostante le apparenze, sono d'accordo. Non solo! Puente, pochi giorni dopo questi fatti, viene incluso nella comissione governativa, istituita dal Governo per contrastare le cosiddette "fake news”!
Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT47V0302501601TB8880210112 - Swift (BIC): PROFITMMXXX. Maggiori dettagli qui.
Nella fattispecie, secondo gli inquirenti, chi scrive avrebbe commesso (il 31 dicembre 2017) il solito reato di diffamazione, offendendo (sul suo profilo Facebook) la reputazione del soggetto di Facebook David Anzil Alejandro Puente, apostrofandolo come "disinformatore al soldo del Ministero della Giustizia". In effetti fu l'allora Presidentessa della Camera, Signora Laura Boldrini, come vedremo, a scegliere Puente come paladino della battaglia contro le notizie false, insieme con i cicappini, Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli e Walter Quattrociocchi. Non è da meno il precedente episodio che vedeva accusato sempre Marcianò di "Lesioni gravi" ed "Omissione di soccorso" in quel di Udine. Parte lesa sempre David Puente! Anche qui il Pubblico Ministero allora protagonista di questa sorta di "Avviso di garanzia" ammise, interpellato dallo scrivente che si era recato presso il Tribunale di Imperia per chiedere chiarimenti, di essersi sbagliato, per cui le accuse furono poi semplicemente tramutate in "Diffamazione" ed il fascicolo di indagine riprese il suo iter.
Ma, tornando al "decreto di condanna", come accade sempre nelle occasioni in cui si accusa Marcianò di un determinato reato, la contestazione del medesimo si riferisce ad uno dei tanti periodi in cui chi scrive era sotto sospensione di un mese, blocco deciso dalla nota rete sociale (forse per opera dello stesso Puente...) tra il 9 dicembre 2017 ed il 9 gennaio 2018, per cui non si comprende come sia possibile contestare la commissione di un reato attraverso Facebook, se in quel lasso temporale era impedito al sottoscritto di farne uso. Risulta chiaro, quindi, il motivo per cui il 22 giugno 2021 è stato emesso un decreto di condanna, saltando a piè pari il dibattimento processuale. La giurisprudenza, non a caso, è unanime sul fatto che le aggravanti per il reato di diffamazione sono direttamente collegate e conseguenti alla commissione del delitto proprio se questo è (o sarebbe) stato perpetrato sulle pagine di Facebook! E' qui che qualcuno ha pensato di contestare il reato attraverso Facebook, perciò è plausibile che i magistrati inquirenti e giudicanti, per evitare di essere contraddetti proprio sulla parte cruciale e dirimente (la più debole) della contestazione del reato (il luogo in cui esso sarebbe stato commesso) hanno preferito evitare il processo, usufruendo delle norme che permettono il "Decreto di condanna".
Chiaramente chi scrive non ha accettato di buon grado il decreto di condanna ed ha proposto opposizione, chiedendo contestualmente che fosse celebrato un regolare processo che, lo sappiamo ora, avrà luogo presso il Tribunale di Imperia, verso la fine del 2023. Si osserva pure che, solitamente, il decreto penale di condanna è emesso nei casi in cui si ha assoluta certezza dell'avvenuta violazione della legge, ad esempio, nei casi accertati da agenti (previo alcool test) di guida in stato di ebrezza o simili. Appare quindi inusuale, nonché sospetta l'applicazione della norma che permette di evitare il processo per un tipo di reato come la diffamazione a mezzo stampa, reato sul quale certamente l'accusato avrebbe diritto a difendersi ma, come abbiamo visto, l'accusa circoscrive l'azione al profilo Facebook, in un lasso di tempo in cui chi scrive non aveva nemmeno i permessi per pubblicare alcun contenuto e tanto meno usare Messenger. Si tratta di un errore dei togati? Le statistiche ed i precedenti (mancate notifiche, interrogatori senza il difensore, nullità assolute ignorate, pubblici ministeri che assolvono il ruolo di avvocato d'ufficio per non dover rinviare il dibattimento, profili fittizi su Facebook di magistrati, creati ad hoc per accusare sempre Marcianò, recidive reiterate inserite già nei dispositivi di rinvii a giudizio - pur non sussistendo sulla carta, querele di parte e fascicoli della difesa che svaniscono come neve al sole, difensori che decedono in circostanze mai chiarite etc.) non depongono certamente a favore di rappresentanti dello Stato che, ancora una volta, si rendono protagonisti di azioni quantomeno discutibili.
Ma chi è David Anzil Alejandro Puente? Facciamo un passo indietro e torniamo al fatidico 2017.
8 febbraio 2017... è il giorno dell’appello italiano. L’iniziativa è della Presidente della Camera Laura Boldrini e coinvolge quattro esponenenti della cosiddetta "disinformazione": Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli, David Puente e Walter Quattrociocchi.
Primi firmatari:
Paolo Attivissimo
Michelangelo Coltelli
David Puente
Walter Quattrociocchi
E' il 29 dicembre 2017, allorquando David Anzil Alejandro Puente, attualmente controllore dei "fatti" per Facebook, ingaggiato, come visto, dall'allora Presidentessa della Camera Boldrini come capofila degli attivisti contro le notizie false, pubblica l'ultimo di una serie di video nel quale accusa Marcianò (Qui), tra toni derisori, diffamazioni e sorrisetti provocatori, di aver falsificato le prove portate in tribunale per difendersi nel processo definito "procedimento Nigrelli". E' il 21 marzo 2020, il sottoscritto realizza una diretta dal titolo "Byoblu, non mi piaci tu". Il video è subito censurato da Facebook. Dopo qualche minuto lo si reinserisce, grazie ad un amico che lo aveva scaricato. Il giorno successivo un magistrato ordina una perquisizione ed il sequestro di materiale hardware, tutti gli account di posta elettronica e Google (compreso il cloud), tutti gli account social, tutti i cellulari, router per la connessione ad Internet. Il PM autorizza la Polizia Postale a forzare la porta blindata, se necessario. Entrano nell'abitazione, ottengono gli accessi ai sistemi, sostituiscono le password di tutti gli account di Google e delle varie reti sociali (Facebook, Twitter, YouTube). Appongono il logo della Polizia postale e lasciano aperti i profili ai commenti dei negazionisti e dei vari diffamatori di Stato. L'operazione è scaturita dalla segnalazione del soggetto David Anzil Alejandro Puente, soggetto che ha fatto carriera, dapprincipio sotto le ali protettive della Casaleggio associati e poi sotto quelle del depistatore, Paolo Attivissimo, nonché del C.I.C.A.P. La carriera di Puente vede un balzo inaspettato, quando è la stessa ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, a presentarlo alla Camera dei deputati come controllore dei "fatti" per contrastare le notizie false (che poi sarebbero quelle vere). E' un fatto che la segnalazione di Puente ai magistrati imperiesi sortisce immediatamente il risultato desiderato e cioè quello di ottenere la seconda perquisizione in cinque anni presso l'abitazione di chi scrive e fratello. Subito, ovviamente, si scatena la stampa di regime e lo stesso Puente orgoglioso riferisce sulla sua pagina personale Facebook nonché sul sito Open, diretto dall'illustre Enrico Mentana. Ovviamente i contenuti sono fortemente denigratori e screditanti.
Il 24 marzo 2020 il Questore di Imperia, attraverso la sezione anticrimine di Imperia, fa consegnare a domicilio un ammonimento all'indagato, che è accusato di "istigazione a delinquere". Il dispositivo di "restrizione preventiva" si richiama alla legge 159/2011 (legge antiterrorismo), ex art. 3, commi 1 e 4. Il sottoscritto è invitato a non esprimersi più sulla Rete circa gli argomenti all'origine della perquisizione e del sequestro. Sono costestualmente sospesi gli account Paypal, mai più ripristinati, nemmeno dopo la revoca delle restrizioni, ottenuta per opera del Giudice Antonio Romano. In tutta questa sequela di iniziative, l'avvocato d'ufficio incaricato dalla Procura di Imperia, è irreperibile, costringendo chi scrive ad agire in sua difesa per conto proprio. Infatti il sottoscritto prepara di proprio pugno l'opposizione al "dispositivo di prevenzione" nonché "l'istanza di dissequestro". Dopodiché cade il silenzio, poiché le Procure sono chiuse per COVID19. Con una sincronia incredibile il programma "Le iene" manda in onda sequenze registrate a febbraio, proprio il giorno dopo il provvedimento del Questore, sebbene senza autorizzazione, una puntata volta a sminuire Rosario Marcianò che non può fare alcuna dichiarazione in sua difesa, poiché, come spiegato sopra, gli è stato interdetto l'accesso ai social e ad Internet in generale. Chi scrive denuncia Mediaset, Giorgio Romiti (Gaston Zama) ed i suoi collaboratori, ma la Procura insabbia e, per tutta risposta, indaga Marcianò per il reato di diffamazione, contestualizzandolo proprio durante il lasso di tempo dell'interdizione dalla Rete ad opera del Questore. Di nuovo!
Infine entrano in campo i guardiani del cancello, Messora e Mazzucco. Quest'ultimo realizza un video dal titolo "Il Ministero della verità" in cui lamenta di essere vittima di censura come altri soggetti citati. Mazzucco evita scrupolosamente di citare l'unico divulgatore che ha subìto REALMENTE l'attacco del sistema. Operazione compiuta: i pastori del gregge si autolegittimano, si atteggiano a vittime ed escludono dall'elenco degli investigatori indipendenti proprio colui che davvero costituisce un pericolo per il regime, con il plauso di Puente e gli altri che, nonostante le apparenze, sono d'accordo. Non solo! Puente, pochi giorni dopo questi fatti, viene incluso nella comissione governativa, istituita dal Governo per contrastare le cosiddette "fake news”!
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siamo alla fine dei tempi, questo è probabilmente l'inferno, anche quelli degli inferi verranno giudicati. Magari, speriamo di no, siamo già condannati per sempre e siamo nel metaverso ovvero inferno perpetuo. E' un gioco, molti sono avatar del maligno. Come lo so? l'albero fa solo frutti marci. La strada è lunga e stretta per chi cerca verità da qui da dentro all'inferno...
RispondiEliminaLa storia ci darà ragione.
EliminaChecco De Massis, invece tu fai collezione di bambole gonfiabili... molto grosse.
RispondiEliminaChecco è un pervertito.
EliminaRingrazio per il loro sostegno recente gli amici: Alfredo, Edoardo, Manuela, Marco, Giuseppe, Alessio, Ezio, Carlo, Franco, Petra, Renzo, Antonio, Antonietta, Filippo. ❤️
RispondiEliminaAncora... grazie a Marilena, Ornella, Stefano, Ciro, Valter, Silvia, Cristina. 🙏
Ringrazio ancora Paolo, Stefania, Roberto, Teresa, Franco. ❤️
Ringrazio ancora gli amici: Giuseppe, Giovanni, Lorenza, Lorenzo, Andrea, Marisa, Erika ed ancora: Vincenzo, Raffaele, Emilia e Paolo, Giancarlo, Paolo P., Christian. ❤️ 🙏
Tra poche settimane un'altra sentenza di secondo grado confermerà certamente la condanna a 12 mesi senza il beneficio della condizionale, che diverrà esecutiva nel caso in cui non si ricorrerà in Cassazione. Le sentenze di condanna sono già scritte a tavolino prima ancora del rinvio a giudizio. Ma non sarà possibile difendersi senza il vostro aiuto. Vi chiedo, mio malgrado, un ultimo sforzo di generosità. Se intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT47V0302501601TB8880210112 - Swift (BIC): PROFITMMXXX. Maggiori dettagli qui: http://www.tanker-enemy.com/donazioni.htm
LE PERSECUZIONI GIUDIZIARIE SI AVVALGONO DI UNA FERVIDA FANTASIA NONCHE' DI UNA BUONA DOSE DI SPREGIUDICATEZZA.
RispondiEliminaIL CASO DAVID ALEJANDRO ANZIL PUENTE, FACT CHECKER GOVERNATIVO E DEBUNKER SEDICENTE
- Gennaio 2019: prima richiesta di proroga delle indagini per Lesioni gravi, accertate in Sanremo (Sic!) il giorno 6 luglio 2018 (richiesta del PM della Procura di Imperia). La "parte lesa" non è specificata nel dispositivo. Il PM è il medesimo della perquisizione e del sequestro del 23 marzo 2020. Si contestano le evidenti irregolarità [1] ed il sostituto del PM, interpellato di persona, asserisce: non sono "lesioni gravi"... ci siamo sbagliati. Si tratta di un refuso. Ma il reato resta quello. Infatti...
- Seconda richiesta di proroga delle indagini, sempre per lesioni gravi (questa volta ad opera di un PM della Procura di Udine). "Parte lesa" sempre il fact checker di Facebook David Puente. Si fa opposizione, ma senza riscontro.
- 16-06-2021: decreto Penale di condanna, questa volta per diffamazione. La "parte lesa" è sempre Puente ed il reato si contesta essere avvenuto il giorno 30 dicembre 2017, su Facebook, durante però un mese di blocco dal Social, intervenuto tra il 7 dicembre 2017 e l'8 gennaio 2018. Si fa opposizione al decreto di condanna penale e si chiede il rinvio a giudizio. L'istanza viene accolta.
- Giugno 2022: si decreta il rinvio a giudizio per accoglimento dell'opposizione al decreto di condanna penale. Processo fissato per fine anno 2023.
NOTA a margine: il capo di imputazione pare essere stato sostituito (da lesioni gravi ed omissione di soccorso a diffamazione aggravata) e la data del supposto reato sembra essere stata spostata indietro di un anno: dal 6 luglio 2018 al 30 dicembre 2017.
[1] La notifica non conteneva alcun riferimento specifico agli addentellati del reato contestato, violando le più basilari norme sul diritto alla difesa ed impedendo così all'indagato di proporre controdeduzioni a difesa. Secondo legge tali evidenti mancanze ed errori materiali nella richiesta di proroga del del termine per la conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Udine al G.I.P., rendono l'stanza legittimamente impugnabile.
Come ampiamente previsto il ricorso in sede di Appello, per la condanna ad un anno di reclusione, senza condizionale - nel processo definito "Solesin" - è stata confermata, benché vi fossero gravi violazioni del codice di procedura penale, per cui lo stesso rinvio a giudizio era passabile di nullità assoluta. Urge ricorrere quindi in Cassazione, altrimenti la sentenza diverrà definitiva, con le immaginabili conseguenze del caso.
RispondiEliminaSe intendete sostenermi nelle spese processuali, ve ne sarò grato. Donazione con IBAN: IT47V0302501601TB8880210112 - Swift (BIC): PROFITMMXXX. Maggiori dettagli qui: http://www.tanker-enemy.com/donazioni.htm
Ringrazio infinitamente tutti coloro che, sino ad ora, mi hanno sostenuto.