D’altronde l’Italia ha disciplinato il “Cloud seeding” (spesso citato dai promotori del “DDL cieli blu” scambiandolo erroneamente per le “scie chimiche”), prendendo spunto dai decreti di altri Paesi – come il celebre “Real Decreto 849/1986” in Spagna – e quindi si ignora che l'Italia ha fatto esattamente la stessa cosa decenni fa, con strumenti giuridici addirittura ben più solidi e strutturati. Il problema, piuttosto, è come sono applicate queste norme!
Non dimentichiamo poi che esiste una legge internazionale, ratificata dallo Stato italiano. E’ la Legge 29 novembre 1980, n. 962: è il provvedimento italiano che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione ENMOD (Adottata a New York il 10 dicembre 1976). Il trattato internazionale vieta formalmente l'uso di tecniche di modifica ambientale a fini militari o ostili, ovvero qualsiasi manipolazione dei processi naturali (clima, tettonica a zolle, ecosistemi) per causare distruzione o danni.
Punti chiave della Convenzione
Divieto assoluto:
È illegale impiegare tecniche di modificazione ambientale che abbiano effetti diffusi, duraturi o gravi come mezzo di guerra o per qualsiasi scopo ostile.
Tutela dell'ambiente:
L'accordo mira a proteggere gli ecosistemi, l'atmosfera e il suolo dagli attacchi bellici non convenzionali.
Deroghe per scopi pacifici:
La convenzione non impedisce l'uso di tecniche di modificazione ambientale per scopi pacifici (es. meteorologia o prevenzione di calamità naturali).
Struttura del Provvedimento
La legge si compone di due articoli principali: autorizzazione alla ratifica (Art. 1) concessa al Presidente della Repubblica.
Ordine di esecuzione (Art. 2) che dà piena validità ed efficacia al testo ufficiale della Convenzione all'interno dell'ordinamento italiano.
L'accordo internazionale allegato alla legge interdice agli Stati membri di usare tecniche di ingegneria ambientale capaci di causare effetti distruttivi, di vasta portata, duraturi o gravi come mezzo di distruzione, danno o pregiudizio per un altro Stato.
Tra i fenomeni inclusi nel divieto rientrano le alterazioni deliberate dei seguenti fattori:
- Dinamiche atmosferiche (es. modifica delle piogge o creazione di tempeste).
- Forze geologiche (es. provocazione artificiale di terremoti o tsunami).
- Processi della biosfera e della ionosfera.
## 🏛️ Il precedente:
La Legge Galli (36/1994) ed il monopolio di Stato
Nel nostro Paese, il controllo giuridico su qualsiasi alterazione dell'acqua – compresa la sua fase aerea e atmosferica – è stato sancito storicamente dalla Legge Galli (Legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Il principio cardine della legge italiana è chiarissimo: tutte le acque, comprese quelle meteoriche e sotterranee, appartengono al demanio pubblico. Di conseguenza, nessun privato o ente può pensare di modificare artificialmente il ciclo idrologico (ad esempio, stimolando la pioggia o disperdendo la grandine a protezione dei raccolti) senza una pianificazione, un monitoraggio ed una concessione esplicita per opera dello Stato. Chiunque agisca al di fuori di questo perimetro, commette già oggi un reato o un illecito amministrativo gravissimo.
Oggi, i principi della Legge Galli sono confluiti interamente nel Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che continua a blindare la gestione delle risorse ambientali sotto il controllo delle Autorità di Bacino e dei Ministeri competenti.
## Il parallelismo con la Spagna
Il funzionamento è identico a quello del tanto citato articolo 3 del [Real Decreto 849/1986 spagnolo], che è ciclicamente decontestualizzato sulle reti sociali. In Spagna come in Italia, la legge stabilisce che la fase atmosferica può essere modificata solo dallo Stato o da chi è espressamente autorizzato, ufficialmente per scopi di utilità pubblica (come i sistemi antigrandine agricoli). Questo è l'effetto DELETERIO delle deroghe, presenti anche nel “DDL cieli blu”!
La legge attuale serve - in teoria - ad impedire che l'attività meteorologica di un privato finisca per sottrarre pioggia o danneggiare le colture dei territori vicini. La regolamentazione esiste gia, è attiva e funzionerebbe, se fosse solo applicata con criterio ed onestà.
## 📄 Perché il DDL "Cieli Blu" è una proposta fallimentare
Analizzando il testo del [DDL "Cieli Blu" depositato in Cassazione], i problemi saltano subito all'occhio:
1. È pleonastico: chiede di vietare qualcosa che è già sottoposto al monopolio ed all'autorizzazione esclusiva dello Stato. Non introduce tutele reali, ma crea solo ridondanza normativa. Oltretutto il “Clouds Seeding” classico è un’attività marginale, che ha un relativo impatto sulle condizioni meteo. Infatti la stimolazione delle piogge, ad oggi, è basata su tecnologie ben diverse e ben più distruttive, come il più volte menzionato “generatore di celle temporalesche” o “creatore di nubifragi”, il famigerato TMC-65.
2. È scritto in modo raffazzonato: il testo contiene formulazioni vaghe e giuridicamente deboli, ricalcando la terminologia tipica delle mozioni di protesta piuttosto che la precisione richiesta da un testo legislativo.
3. Il “DDL cieli blu” prevede alcune deroghe, il che vanifica ogni sforzo finalizzato allo STOP della geoingegneria militare sul nostro territorio, in quanto le attività igroscopiche (cioè quelle che prosciugano l'atmosfera) sarebbero certamente giustificate ed autorizzate per motivi strategici e di sicurezza nazionale.
4. Manca di scientificità: confonde la normale regolamentazione delle attività atmosferiche (come il “cloud seeding” o i cannoni antigrandine) con le “inseminazioni igroscopiche delle nubi basse” (le scie chimiche o smart clouds), che hanno scopi del tutto opposti all'inseminazione volta a favorire le piogge, rischiando solo di legittimare le attività attualmente in corso che - lo ricordiamo - hanno obiettivi economici (controllo delle risorse agricole ed alimentari: si ricordi che Black rock, Vanguard e State street monopolizzano da sole circa l'80 per cento dell'economia mondiale, dalla finanza usuraia all'industria bellica, dalla gestione dei dati tramite "intelligenza artificiale" all'industria farmaceutica), strategici (ottimizzazione delle comunicazioni in banda Ka) e sono la diretta causa non solo della siccità, ma anche dei nubifragi, in quanto l’impedimento delle piogge in alcune aree determina temporali violenti in residue zone circoscritte. Vedi equazione di Clausius-Clapeyron. Si può approfondire qui e qui.
5. Il disegno di legge di iniziativa popolare non è incardinato nella ratio giuridica italiana, poiché è una mera trasposizione di leggi approvate in due Stati della Repubblica stellata, la Florida ed il Tennessee, dove sono state promulgate norme per disciplinare e proibire eventuali esperimenti meteorologici, non le operazioni di geoingegneria militare che anzi si sono intensificate, giacché gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran o comunque impegnati in azioni strategiche che richiedono la diffusione di metalli elettroconduttivi nella biosfera. Si ricordi che molto probabilmente Cuba sarà occupata e la Groenlandia finirà nell'orbita statunitense.
6. Il DDL in esame è un diversivo rispetto a problemi abnormi che, invece, dovrebbero essere affrontati o almeno resi noti all'opinione pubblica e che si esacerberanno nei prossimi mesi: la spirale inflazionistica, il crollo della produzione agricola causata dalla siccità artificiale, la possibile entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Ucraina contro la Federazione russa con il rischio che sia ripristinata la leva obbligatoria. Naturalmente gli Italiani sono distratti dai mondiali di calcio, pensano alle vacanze estive e agli apericena: non sono consapevoli che da un giorno all'altro potrebbero essere mandati al fronte per diventare carne da cannone. La gente non ha capito che siamo sull’orlo dell’abisso: quando i negozi ed i supermercati saranno vuoti e quando i prezzi dei generi alimentari saranno astronomici e quando per acquistare sarà obbligatorio usare la moneta europea accreditata su un conto bloccato per un motivo o per un altro, allora forse comprenderà che le questioni attuali, prima fra tutte quale partito-civetta sostenere in vista prossime elezioni, erano quisquilie.
Inoltre i promotori del DDL "cieli blu” fanno riferimento al “Solar management”, ovvero all’oscuramento del sole per contrastare un inesistente “riscaldamento globale”, ma si tratta di un errore madornale, in quanto la supposta dispersione di particelle di vetro in atmosfera, dovrebbe essere attuata ad elevatissime quote (dai 14.000 ai 16.000 metri), mentre le inseminazioni igroscopiche delle nubi basse si attuano a quote comprese tra i 2.000 ed in 5.000 metri. D’altronde un aereo che incrocia a 16.000 metri di altitudine non può essere visibile.
Non solo! E’ importante evidenziare che, attualmente, le attività di geoingegneria militare sono già strutturate in modo tale da essere facilmente occultate, giacché la dispersione di composti chimici in bassa atmosfera si sviluppa anche attraverso la combustione di carburanti speciali, come il letale JP8 della N.A.T.O., di cui usufruiscono anche i vettori civili. Eventuali controlli sugli aeromobili, oltretutto, non evidenzierebbero particolari ed evidenti modifiche, in quanto la geoingegneria può essere implementata in modo efficace anche solo bruciando carburante.
Quando osserviamo un cielo azzurrino, ma senza una sola nuvola da bel tempo (cumuli), significa che la troposfera è stata additivata di manganese (additivo MMT della Enichem). Motivo per cui l’assenza di scie persistenti o non persistenti (comunque non contrails) non è affatto segno di fermo delle attività, ma indice di una forma astuta di dissimulazione. Quindi un cielo blu non è sinonimo di atmosfera naturale.
## ⚖️ In conclusione
Sostenere raccolte firme basate su una strisciante disinformazione mascherata da zelante attivismo o sulla mancata conoscenza delle leggi vigenti non aiuta la causa. L'Italia non ha bisogno di nuovi divieti scritti male; ha semmai bisogno di applicare con rigore e trasparenza le ottime norme di tutela ambientale che possiede già dal secolo scorso. Prima di firmare una proposta di legge, ricordiamoci sempre di aprire la Gazzetta Ufficiale e di leggere quello che ci chiedono di sottoscrivere.
Qui il link diretto al testo della [Legge Galli su ISPRA]
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